Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39036/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on recidivism and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39036/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Spina's appeal against the Court of Appeal of Catania inadmissible and ordered him to pay costs. Spina argued that the lower court incorrectly assessed recidivism and failed to apply generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating the first argument was manifestly unfounded and the second was inadmissible in a final appeal stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 602 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested grounds are manifestly unfounded, and the appellate court's decision on generic mitigating circumstances is valid if it references decisive elements without needing to consider every single fact presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility recidivism assessment generic mitigating circumstances final appeal stage manifestly unfounded arguments recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 602 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA MARIO nato a TAORMINA il 10/06/1978 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spina Mario, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Esten