Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of habitual conduct and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a non-prosecution benefit based on the lack of habitual conduct, but the appellate court correctly identified the absence of this requirement in his criminal history. Consequently, the court rejected the appeal as it relied on repetitive arguments that failed to provide specific critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate the requisite habitual conduct for a non-prosecution benefit and merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without substantive new critique.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO DOMENICO nato a MESSINA il 15/11/1978 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Iannò Domenico, osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto l'assenza del requisito della non abitualità della condotta (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente), che impedisce ex se l'applicazione della suddetta causa di non punibilità; che, di conseguenza, non è necessaria l'ulteriore motivazione sulla particolare tenuità del fatto, atteso che, esclusa la non abitualità della condotta, viene meno uno dei requisiti richiesti dalla disposizione di legge e ciò, pertanto, osta all'applicazione del beneficio richiesto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.707 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il