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Ordinanza — n. 39033/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and non-punishment grounds as discretionary merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Diana Costantino's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the court's comparison between mitigating and aggravating circumstances, specifically arguing that generic mitigations should outweigh repeated recidivism. The court ruled that this evaluation is a discretionary act of the trial judge regarding the adequacy of the sentence, which falls outside the scope of appellate review unless arbitrary or illogical. Furthermore, the court upheld the denial of the non-punishment claim by correctly assessing the significant damage caused to public administration.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appellate court's discretionary evaluation of mitigating versus aggravating circumstances to ensure sentence adequacy is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical, and the denial of non-punishment based on significant public damage is valid.

Parole chiave

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appellate review limits recidivism aggravation discretionary sentencing non-punishment claim public administration damage misure d'effetto equivalente scrutinio per merito comparativo attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, inoltre, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
art. 131- bis cod. pen
5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, inoltre, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA COSTANTINO nato a CASERTA il 22/08/1978 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Diana Costantino, ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, in particolare lamentando il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva reiterata, è manifestamente infondato perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, inoltre, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la non esiguità del danno prodotto alla Pubblica Amministrazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Pre