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Ordinanza — n. 39030/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39030/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIOVANNI nato a GIFFONI VALLE PIANA il 09/12/1964 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Arena Giovanni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nella rapina contestata, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, mediante la riproposizione di doglianze in punto di fatto già vagliate e disattese con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sull'irrilevanza della documentazione della difesa a fronte delle emergenze istruttorie in atti, tra cui le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che ritraevano l'imputato in piedi fuori dalla macchina, comportamento questo che già da solo esprimeva il suo sostegno morale e il rafforzamento del proposito delittuoso nei confronti dei figli nonché sulla credibilità delle dichiarazioni della p.o.); che, peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitano, Rv. 274337 - 01) e nella specie, la Corte territoriale, ha sottolineato come l'acquisizione della documentazione fosse già stata disposta con il consenso delle parti e non risultasse determinante ai fini assolutori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39030/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7 e 8 sull'irrilevanza della documentazione della difesa a fronte delle emergenze istruttorie in atti, tra cui le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che ritraevano l'imputato in piedi fuori dalla macchina, comportamento questo che già da solo esprimeva il suo sostegno morale e il rafforzamento del proposito delittuoso nei confronti dei figli nonché sulla credibilità delle dichiarazioni della p.o.); che, peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitano, Rv. 274337 - 01) e nella specie, la Corte territoriale, ha sottolineato come l'acquisizione della documentazione fosse già stata disposta con il consenso delle parti e non risultasse determinante ai fini assolutori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per testimone contributi per le attività di vigilanza indagine penale suppletiva spese per le indagini spese di difesa prove acquisite tramite sorveglianza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIOVANNI nato a GIFFONI VALLE PIANA il 09/12/1964 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arena Giovanni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nella rapina contestata, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, mediante la riproposizione di doglianze in punto di fatto già vagliate e disattese con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sull'irrilevanza della documentazione della difesa a fronte delle emergenze istruttorie in atti, tra cui le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che ritraevano l'imputato in piedi fuori dalla macchina, comportamento questo che già da solo esprimeva il suo sostegno morale e il rafforzamento del proposito delittuoso nei confronti dei figli nonché sulla credibilità delle dichiarazioni della p.o.); che, peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitano, Rv. 274337 - 01) e nella specie, la Corte territoriale, ha sottolineato come l'acquisizione della documentazione fosse già stata disposta con il consenso delle parti e non risultasse determinante ai fini assolutori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigli