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Ordinanza — n. 39028/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39028/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRINO ANTONIO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 02/01/1965 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Perrino Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che avendo subito continue vessazioni verosimilmente non ricordava il giorno preciso in cui era avvenuto il fatto e sull'assenza di prospettazioni alternative da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39028/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3-5 sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che avendo subito continue vessazioni verosimilmente non ricordava il giorno preciso in cui era avvenuto il fatto e sull'assenza di prospettazioni alternative da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati aiuto alle vittime inadempimento reiterato indennità per testimone maltrattamento di minori restituzione delle prestazioni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRINO ANTONIO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 02/01/1965 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Perrino Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che avendo subito continue vessazioni verosimilmente non ricordava il giorno preciso in cui era avvenuto il fatto e sull'assenza di prospettazioni alternative da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 set