Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Benvenuto Enrico inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for the exclusion of recidivism and recognition of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of issues already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the grounds lacked the required specificity and logical correlation with the contested decision under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already discussed and rejected by the court of appeal, lacking the necessary specificity and logical correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO ENRICO nato a NAPOLI il 22/09/1973 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Benvenuto Enrico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza o di equivalenza sull'aggravante contestata nonché alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere est or Il Presid