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Ordinanza — n. 39026/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as manifestly unfounded due to lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by De Felice Carlo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal manifestly unfounded because the lower court's denial was based on a sufficient assessment of negative factors, such as the defendant's absence during proceedings. The court ruled that judges do not need to consider every favorable element if the negative ones are decisive and outweigh the positives.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the claim for generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the trial court need only provide a congruent reference to decisive negative elements or the absence of positive ones without examining all arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal congruent reference standard negative elements assessment inadmissible appeal procedure circostanze attenuanti facoltà di astenersi dal testimoniare mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE CARLO nato a VILLARICCA il 24/11/1969 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Felice Carlo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4 sul giudizio sfavorevole sulla personalità dell'imputato anche, ma non solo, alla luce della decisione di rimanere assente durante il processo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 s