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Ordinanza — n. 39023/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Vitiello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the claim regarding the lack of forensic comparison merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without new substantive critique. The second ground concerning the severity of the sentence was deemed unfounded, as the trial judge's discretion in sentencing falls under established legal principles and was adequately supported by the reasoning in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal claiming violation of law due to lack of specific argumentation is inadmissible if it merely reiterates previously dismissed grounds, and sentencing discretion within statutory limits is not subject to cassation review absent logical flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation sentencing discretion reiteration of previous grounds Cassazione ordinanza identificazione forense scemata imputabilità responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 81, comma 4 c.p.
12 e 13 della sentenza impugnata); che la pena è stata determinata dalla Corte territoriale in misura inferiore a quanto imposto dall'art. 81, comma quarto, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/09/1966 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vitiello Antonio, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria volta ad effettuare, mediante perizia, la comparazione tra il soggetto ripreso e l'odierno ricorrente, non è deducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria (si veda pag. 11 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata); che la pena è stata determinata dalla Corte territoriale in misura inferiore a quanto imposto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore 0EP,,r05 ,,-:" . -, 1::- Q n p,