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Ordinanza — n. 39021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific correlation between arguments and cited reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Iannaccone inadmissible due to a lack of specific correlation between the arguments presented and the reasons relied upon by the lower court. The appellant argued for a reclassification of the crime under different articles of the Penal Code, but the court found the grievances generic and failed to link them to the specific reasoning in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds for the complaint lack a specific correlation with the reasons given by the court in the decision under review.

Parole chiave

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lack of specific correlation inadmissible appeal generic grounds complaint correlation of reasons procedural costs Cassa delle ammende Art. 591 c.p.p. responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNACCONE BRUNO nato a NAPOLI il 10/05/2002 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITrO Letto il ricorso di Iannactne Bruno, considerato che i due motivi proposti col ricorso in esame, che lamentano la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui agli artt. 624, 582 cod. pen. (primo motivo) oppure in quello di cui agli artt. 56, 628, comma secondo, cod. pen. (secondo motivo) sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5 in ordine rispettivamente alla prima e alla seconda doglianza) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co