Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Falconio Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first two grounds lacking specificity because they merely repeated arguments already rejected by the lower court without new facts regarding the theft or money laundering elements. Additionally, the third ground regarding the conditional sentence suspension was rejected as lacking interest since the lower court's decision actually granted the benefit despite the apparent contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by repeating previously rejected arguments without new factual elements, or if the appellant lacks a prevailing interest in the outcome.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONIO ANDREA nato il 24/02/1999 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Falconio Andrea; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio contestato e la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, sono privi di specificità poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'assenza di indicazioni da parte del prevenuto circa il luogo, il giorno e le modalità del furto e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e la discrasia con il dispositivo che sembra concederlo, è proposto in difetto di interesse prevalendo il dispositivo nel quale il beneficio risulta concesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere