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Ordinanza — n. 39019/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39019/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/07/1972 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Caldarelli Pasquale; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione e il travisamento della prova in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione contestato, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39019/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/07/1972 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Caldarelli Pasquale; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione e il travisamento della prova in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione contestato, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa tentata estorsione difesa contro le pratiche commerciali illecite reato motivante l'estradizione contraffazione di merci vendita girovaga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/07/1972 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caldarelli Pasquale; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione e il travisamento della prova in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione contestato, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla credibilità del narrato della p.o., corroborato da elementi probatori esterni tra cui la testimonianza dell'operatore in servizio e sull'assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo in capo all'imputato per la vendita presso il mercato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Ìl Consiglie