Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39018/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39018/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Cusano Riccardo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39018/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere amministrazione infedele qualificata difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di legittimazione dell'azionista responsabilità dell'impresa rifiuti non recuperabili
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cusano Riccardo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settemb