Ordinanza — n. 39018/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Cusano Riccardo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39018/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cusano Riccardo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settemb