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Ordinanza — n. 39014/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39014/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE nato a ROSARNO il 02/01/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Bevilacqua Carmine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'autore della truffa abbia tratto un concreto vantaggio dalle condizioni di luogo in cui si è svolta la trattativa, prima su Subito.it e poi per telefono, dal momento che la vittima non aveva potuto effettuare alcuna reale verifica sul bene messo in vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39014/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'autore della truffa abbia tratto un concreto vantaggio dalle condizioni di luogo in cui si è svolta la trattativa, prima su Subito.it e poi per telefono, dal momento che la vittima non aveva potuto effettuare alcuna reale verifica sul bene messo in vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE nato a ROSARNO il 02/01/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Carmine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'autore della truffa abbia tratto un concreto vantaggio dalle condizioni di luogo in cui si è svolta la trattativa, prima su Subito.it e poi per telefono, dal momento che la vittima non aveva potuto effettuare alcuna reale verifica sul bene messo in vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere nsore Il