Sentenza — n. 39012/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15/3/2024 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania del 18/5/2023, che aveva condannato Iacovazzo Gerardo e Dolce Monica per i reati loro ascritti, rideterminava la pena. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, con cui deducono la violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina e tentata estorsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, con cui deducono la violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina e tentata estorsione.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DOLCE MONICA nato a AGROPOLI il 26/06/1984 IACOVAZZO GERARDO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 23/07/1975 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15/3/2024 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania del 18/5/2023, che aveva condannato Iacovazzo Gerardo e Dolce Monica per i reati loro ascritti, rideterminava la pena.
2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, con cui deducono la violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina e tentata estorsione.
3. A seguito della morte di Iacovazzo Gerardo, avvenuta in data 25/8/2024 (come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti), l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla sua posizione perché i reati sono estinti per morte del reo.
4. L'unico motivo oggetto del ricorso della Dolce, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina e tentata estorsione, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, invero, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Ad analoghe considerazioni è possibile pervenire in ordine alla doglianza che contesta il difetto di motivazione in relazione al delitto di tentata estorsione. Il ricorso della Dolce deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a Iacovazzo Gerardo perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Dolce g1:1-21, che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila crittimi in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Consigliere