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Ordinanza — n. 39011/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances were already recognized by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alecu Florina inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Florina argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the court noted these circumstances had already been recognized by the appellate judges. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and rejected the request for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible when such circumstances have already been recognized by the court of first instance or appellate court.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation procedure manifestly unfounded procedural costs condono delle spese procedurali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALECU FLORINA nato il 18/06/1982 avverso la sentenza del 08/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alecu Florina, osservato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, tenuto conto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente