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Ordinanza — n. 39008/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39008/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/11/1964 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Altieri Raffaele, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 640-ter e 615-ter cod. pen., non è consentito, in quanto è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39008/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 640-ter e 615-ter cod. pen., non è consentito, in quanto è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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circostanze attenuanti assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate prova facilitata durata ragionevole del procedimento complessità della procedura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/11/1964 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Altieri Raffaele, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 640-ter e 615-ter cod. pen., non è consentito, in quanto è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, infine, che la prescrizione dei reati, tenuto conto delle sospensioni, non era maturata nel momento in cui è intervenuta la sentenza di appello e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, non consentendo la corretta instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione in questa sede (Sezioni Unite, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; conformi, Sezioni Unite, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sezioni Unite, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164 e Sezioni Unite, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle am