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Ordinanza — n. 39005/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39005/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDI IONELA ANISOARA nato il 09/04/1992 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Bidi Ionela Anisoara; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in appello, nonché in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1-3 della motivazione sulla denuncia di smarrimento dei documenti da parte della persona offesa, a riprova dell'inattendibilità della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall'imputata, e sulle iniziali dichiarazioni di quest'ultima, che aveva affermato di aver trovato casualmente il documento della p.o.); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1-3 della motivazione sulla denuncia di smarrimento dei documenti da parte della persona offesa, a riprova dell'inattendibilità della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall'imputata, e sulle iniziali dichiarazioni di quest'ultima, che aveva affermato di aver trovato casualmente il documento della p.o.); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione imputazione di furto prove acquisite illegalmente inchiesta per falsità atti documenti mancanti censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDI IONELA ANISOARA nato il 09/04/1992 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bidi Ionela Anisoara; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in appello, nonché in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1-3 della motivazione sulla denuncia di smarrimento dei documenti da parte della persona offesa, a riprova dell'inattendibilità della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall'imputata, e sulle iniziali dichiarazioni di quest'ultima, che aveva affermato di aver trovato casualmente il documento della p.o.); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere e sore Il Pres