Ordinanza — n. 39004/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUDANO GIOVANNI nato a TOLENTINO il 16/03/1985 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Sudano Giovanni; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l'inosservanza di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per fatti commessi a danno di congiunti di cui all'art.649 cod. pen., non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle lesioni quale conseguenza prevedibile della violenza esercitata sulla p.o. per estorcerle la tessera bancomat); che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, in caso contrario, come nella specie, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (Sez. 2, n. 17427 del 21/02/2019, Mbaye, Rv. 276053 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle lesioni quale conseguenza prevedibile della violenza esercitata sulla p.o. per estorcerle la tessera bancomat); che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, in caso contrario, come nella specie, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (Sez. 2, n. 17427 del 21/02/2019, Mbaye, Rv. 276053 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUDANO GIOVANNI nato a TOLENTINO il 16/03/1985 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sudano Giovanni; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l'inosservanza di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per fatti commessi a danno di congiunti di cui all'art.649 cod. pen., non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle lesioni quale conseguenza prevedibile della violenza esercitata sulla p.o. per estorcerle la tessera bancomat); che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, in caso contrario, come nella specie, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (Sez. 2, n. 17427 del 21/02/2019, Mbaye, Rv. 276053 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consiglier stensore Il Pre