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Ordinanza — n. 39002/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning on criminal liability due to procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Dario Colangeli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding his criminal liability for fraud, but the Court found this ground legally impermissible. The court ruled that the appellate judge had already addressed the factual grievances and provided sound legal arguments supported by evidence, making a new review of the reasoning's logic prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 364, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or assess the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based solely on alleged defects in the motivation of the judgment inadmissible.

Parole chiave

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procedural preclusion lack of reasoning Court of Cassation criminal liability fraud offense inadmissible appeal logical assessment truffa aggravata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANGELI DARIO nato a PESCARA il 07/02/1966 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Colangeli Dario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull'irrilevanza delle circostanze già evidenziate dalla difesa a fronte degli incontrovertibili elementi di prova in atti quali l'intestazione al prevenuto dell'utenza telefonica e della carta postepay utilizzata per la truffa nonché la prova testimoniale della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Consigliere este