Italian Court dismisses appeal for lack of motivation and violation of law regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gregoratti Athos inadmissible, rejecting claims regarding the lack of judicial motivation and violations of the Penal Code. The court found that the lower court's reasoning was logically sound and addressed all grievances raised during the appeal proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the lower courts or re-examine the logical consistency of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGORATTI ATHOS nato a ATRI il 20/07/1997 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gregoratti Athos; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, quanto al diniego della causa di non punibilità, la commissione di più reati della stessa indole da parte del prevenuto (si veda, in particolare, pag.
3) determina l'abitualità dell'offesa e costituisce presupposto ostativo al riconoscimento della predetta causa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; che la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha negato la speciale tenuità del danno, di importo pari ad euro 400, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere nso