Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigation due to defendant's criminal history and crime severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Sara Sorrentino's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation, but the court found her arguments specific to her prior record and the gravity of the frauds. Consequently, the appellate court's refusal to grant leniency was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigation is inadmissible if the grounds are specific to the defendant's personal history and the severity of the offenses, rather than generic legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SARA nato a VENEZIA il 10/04/1978 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sorrentino Sara; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che lamentano vizi della sentenza impugnata in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici a fronte della motivazione della Corte di appello che ha sottolineato la negativa personalità dell'imputata gravata da altri precedenti penali e la gravità dei fatti commessi; otA. considerato che anche il terzo e quarto motivo in puntovconcessione dell'art. 131 bis cod.pen. ovvero determinazione della pena appaiono manifestamente infondati alla luce delle precise valutazioni del giudice di merito che ha escluso la tenuità dei fatti,alla luce degli importi oggetto delle distinte truffe e determinato la pena utilizzando correttamente i criteri discrezionali concessi dal legislatore cui viene espresso fatto riferimento al punto 3.5 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024