Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidentiary review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Augusto Secci inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding the evidence proving the defendant's criminal responsibility. The court rejected this claim, stating the appeal sought an alternative reading of facts outside the scope of legal review and lacked specific grounds for overturning the trial court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a judgment of second instance is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without identifying specific errors in the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCI AUGUSTO nato a ROMA il 08/02/1981 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Secci Augusto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle identiche doglianze oggetto di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul granitico compendio probatorio a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settemb