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Ordinanza — n. 38998/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic grounds fail to specify legal violations under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Comignani Fabrizio inadmissible due to insufficient specificity in its grounds. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding the criminal liability for fraud and sentencing, but the court found these arguments generic and lacking required elements. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory role because it did not identify specific legal flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal must specify the exact legal violations and lack of motivation; generic criticisms without identifying specific grounds are inadmissible, and sentencing discretion requires only general expressions unless the penalty is exceptionally high.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation criminal procedure code sentencing discretion fraud liability Cassazione Rome perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIGNANI FABRIZIO nato a PESCARA il 23/05/1972 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Comignani Fabrizio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici, sia in punto di configurazione del delitto contestato sia in punto di trattamento sanzionatorio, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come avvenuto nella specie, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024