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Ordinanza — n. 38997/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38997/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORETO TOMMASO nato a LANCIANO il 18/07/1995 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Loreto Tommaso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina e travisamento della prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORETO TOMMASO nato a LANCIANO il 18/07/1995 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Loreto Tommaso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina e travisamento della prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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motivazione sufficiente sostituzione dei motivi pena complementare rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ripudiazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORETO TOMMASO nato a LANCIANO il 18/07/1995 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Loreto Tommaso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina e travisamento della prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) facendo riferimento alla combinazione di differenti elementi probatori ricavati non soltanto dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dalle deposizione di due testimoni; Ritenuto che, il secondo motivo appare meramente reiterativo di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte così che lo stesso si risolve nella riproposizione di doglianze di puro fatto già respinte in sede di merito e non riproponibili nella fase di legittimità;

Rilevato, poi che il terzo motivo è inammissibile facendo seguito ad una generica richiesta di pene sostitutive formulata solo nelle conclusioni del giudizio di appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il Presidente Dan orsellino D E POSITATA IN-CANCELLE