Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and preclusion of re-evaluating lower court facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sharon Paterno inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant contested the lower court's finding of joint robbery and legal qualification of facts, arguing for procedural violations. The court rejected these claims as purely repetitive issues already examined by the appellate judge, who had clearly reconstructed the facts and excluded lesser charges based on the explicit violence context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or re-examine the logical soundness of a lower court's decision when the appeal grounds are merely repetitive of issues already adjudicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATERNO SHARON nato a ATRI il 31/05/1994 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Paterno Sharon; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in rapina impropria ed errata qualificazione giuridica dei fatti non sono consentiti dalla legge, in quanto puramente reiterativi di questioni già dedotte e vagliate dal giudice di appello il quale con una precisa ricostruzione dei fatti ha sottolineato come la chiara condotta dell'imputata fosse finalizzata ad ottenere l'impunità a seguito della sottrazione della giacca della persona offesa da parte della correa e che l'avvenuta esplicitazione della violenza in un unico contesto esclude la più lieve ipotesi del furto ovvero la possibilità di ritenere il fatto solo tentato; che pertanto i motivi son0o inammissibili stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il Presidente He3CnA Da Borsellino D E POS1TATA IN CAN ' :LLERIA 2 cfrT1