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Ordinanza — n. 38995/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINO GIOVANNI nato a MASSA DI SOMMA il 10/08/1998 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Savino Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni dell'imputato, che comunque non permettevano di identificare la persona che gli avrebbe consegnato il ciclomotore); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sulla inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni dell'imputato, che comunque non permettevano di identificare la persona che gli avrebbe consegnato il ciclomotore); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate ricorso per inadempienza guida nonostante revoca della patente motivazione inadeguata delle censure costituzionali causa legittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINO GIOVANNI nato a MASSA DI SOMMA il 10/08/1998 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Savino Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni dell'imputato, che comunque non permettevano di identificare la persona che gli avrebbe consegnato il ciclomotore); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24