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Ordinanza — n. 38993/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38993/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCA GIANMARIO nato a PALERMO il 15/04/1974 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Zanca Gianmario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidente incompatibilità della maggior parte degli strumenti rinvenuti, quali il coltello e la forbice modificata, con utensili idonei ad effettuare piccoli e saltuari lavori di riparazione della bicicletta, fermo restando che al momento del controllo l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso dei predetti); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 38993/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidente incompatibilità della maggior parte degli strumenti rinvenuti, quali il coltello e la forbice modificata, con utensili idonei ad effettuare piccoli e saltuari lavori di riparazione della bicicletta, fermo restando che al momento del controllo l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso dei predetti); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abuso di materiali porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi restrizioni accessorie oggetto pericoloso abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Zanca Gianmario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCA GIANMARIO nato a PALERMO il 15/04/1974 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zanca Gianmario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidente incompatibilità della maggior parte degli strumenti rinvenuti, quali il coltello e la forbice modificata, con utensili idonei ad effettuare piccoli e saltuari lavori di riparazione della bicicletta, fermo restando che al momento del controllo l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso dei predetti); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data