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Ordinanza — n. 38991/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Storniolo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The appellant challenged the Palermo Court of Appeal's criminal judgment regarding extortion charges, arguing for a violation of law and lack of motivation. The court rejected these claims because the lower court thoroughly analyzed the threatening conduct and did not require a new specific critique of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce complaints already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, without presenting a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism repetition of complaints criminal extortion Court of Cassazione motivi di cassazione reiterazione di reati penali pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORNIOLO FILIPPO nato a PALERMO il 31/01/1992 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Storniolo Filippo; viste le conclusioni depositate dalla difesa dello stesso; ritenuto che i cinque motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per tutti i diversi reati di estorsione contestatigli, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; considerato infatti che il giudice di merito ha ripercorso per ciascuno degli episodi contestati la condotta sempre minacciosa ed aggressiva dell'imputato valutandone il contenuto intimidatorio finalizzato ad ottenere la corresponsione di consumazioni non pagate ovvero di somme di denaro dagli esercenti, sottolineando quindi i plurimi aspetti in fatto per ritenere le ipotesi rientranti nei parametri dei contestati delitti, senza che sussista alcuna violazione di legge o motivazione affetta da illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,