Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion against re-evaluating evidence or logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Saleh Mamdouh Adel Abdelsayed inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the photographic identification of the defendant and the legal qualification of the robbery. The court ruled that such arguments are barred because the appellate court already addressed these issues with sound reasoning, and the cassation court cannot re-evaluate evidence or logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or the logical soundness of the lower court's decision, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEH MAMDOUH ADEL ABDELSAYED nato il 01/10/1996 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saleh Mamdouh Adel Abdelsayed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione per travisamento della prova in relazione al riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore della condotta contestata nonché in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di rapina contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sulla correttezza del riconoscimento dell'imputato e sulla descrizione del fatto riferita dai testi, ritenuta attendibile e condivisa dai giudici, quale azione violenta finalizzata a vincere la resistenza della vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024