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Ordinanza — n. 38989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence evaluation and generic legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's generic complaints about evidence evaluation and the denial of mitigating circumstances. The appellant argued for a re-evaluation of the criminal responsibility proof and the omission of statutory extinction of the crime, but the court found these arguments lacked the specific factual basis required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal failed to meet the strict admissibility standards for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grievances without identifying specific procedural errors or factual travesties, and if the lower court's reasoning on sentencing discretion is logical and not arbitrary.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement generic grievances sentencing discretion evidence evaluation verosimiglianza della persecuzione rifiuti non recuperabili recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPARINI CRISTIANO nato a ROMA il 24/09/1973 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Peparini Cristiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio contestato, tende ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sul granitico quadro probatorio a sostegno della pronuncia di condanna); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, previa riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, nonché in relazione alla rideterminazione della pena a seguito della estinzione del reato di cui al capo 2), è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico come nella specie, ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata nel minimo edittale, per il reato più grave, eliminando la porzione computata in continuazione per il reato prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Co