Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of prior appeal grounds and failure to request conditional sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Elbaze Said and Di Franco Giuseppina inadmissible. The court ruled that the first ground regarding mitigating circumstances was unfounded as the lower court did not need to consider every favorable element, only the decisive negative ones. The second ground concerning the conditional suspension of sentence was rejected because it was not raised during the appeal phase, violating procedural rules that forbid introducing new issues for the first time at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it raises issues not previously deduced as grounds for appeal, and the defendant cannot complain about the non-granting of a conditional sentence if they did not request it during the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELBAZE SAID nato il 24/01/1968 DI FRANCO GIUSEPPINA nato a AGIRA il 14/02/1960 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Elbaze Said e di Di Franco Giuseppina; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento nei confronti degli imputati delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di Elbaze Said, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigli stenso