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Ordinanza — n. 38987/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38987/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINCI ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/08/1992 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Quinci Antonino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta rispetto alla declaratoria di condanna dell'imputato (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle del teste e dalla documentazione in atti), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 689/1981, 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato a fronte di una motivazione sull'esclusione del beneficio esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente (si veda, in proposito, pag. 5 sulla reiterazione della condotta decettiva del prevenuto mediante l'attivazione del conto corrente e delle tre sim, l'intensità del dolo e la presenza di numerosi precedenti specifici che escludono un giudizio di prognosi positiva del giudice sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena revisione in materia penale reiterazione di reati penali altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINCI ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/08/1992 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Quinci Antonino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta rispetto alla declaratoria di condanna dell'imputato (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle del teste e dalla documentazione in atti), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss.

I. 689/1981, 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato a fronte di una motivazione sull'esclusione del beneficio esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente (si veda, in proposito, pag. 5 sulla reiterazione della condotta decettiva del prevenuto mediante l'attivazione del conto corrente e delle tre sim, l'intensità del dolo e la presenza di numerosi precedenti specifici che escludono un giudizio di prognosi positiva del giudice sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigli