Cassation appeal dismissed for repeating lower court arguments without new specific critique on aggravated theft classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Cuscio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Cuscio argued that the Court of Appeal incorrectly classified the underlying crime as aggravated theft rather than simple theft, which would have allowed for a mitigated punishment under Article 648-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed by the appellate court without providing a new, specific, and reasoned critique of the factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 648-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or the appellate court, failing to offer a new and specific critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCIO GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 06/10/1972 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cuscio Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio, in particolare lamentando l'errata individuazione del delitto presupposto (furto aggravato anziché furto semplice, impedendo così la possibilità di applicare la fattispecie attenuata di cui all'art. 648-bis comma quarto cod. pen.), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 10 della sentenza impugnata (ove il giudice di merito, con corretti argomenti logici e giuridici, indica le ragioni per cui si ritiene sussistente il furto aggravato quale reato presupposto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il President