Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual reasoning and recidiva assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lo Monaco Giovanni inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and recidiva, arguing illogical application of evidence. The court rejected these grounds, citing preclusion rules that forbid reviewing the factual reasoning or logical soundness of the trial court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 73 D. Lgs. 159/2011; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the factual reasoning or logical consistency of the lower court's decision on criminal liability and recidiva are inadmissible due to preclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lo Monaco Giovanni, ritenuto che i primi due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D. Lgs. 159/2011, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (con particolare riferimento al riconoscimento effettuato dal teste), non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
7) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere E