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Ordinanza — n. 38983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for money laundering and security measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Niang Yakhanne Dia inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a lack of reasoning regarding his responsibility for money laundering and the application of security measures, but the court found these complaints to be mere grievances rather than valid challenges to the lower court's logic. Consequently, the court rejected the claims that the trial judge failed to provide sufficient motivation or incorrectly applied the law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely express dissatisfaction with factual findings or seek a re-evaluation of evidence, as the court cannot substitute its own assessment for that of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning defense money laundering conviction security measures application Court of Cassazione jurisdiction motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
216260); che il giudice di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 235 cod. pen.
4-5 della impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 235 cod.
art. 235 cod. pen
4-5 della impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 235 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji
9 della sentenza di primo grado), quale presupposto ostativo, da accertarsi ai fini della disposizione dell'espulsione dal territorio dello Stato, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv.
Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da': NIANG YAKHAME DIA nato il 04/03/1984 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Niang YakhanneK,A ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di concorso in riciclaggio, avvinti dal vincolo della continuazione, lui ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia in quanto, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo così ad ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, senza considerare la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 235 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, la Corte territoriale, pur rideterminando la pena irrogata in primo grado, fissata la stessa comunque in misura superiore a due anni di reclusione, ha riconfermato la statuizione del primo giudice sul punto, condividendone, dunque, per relationem, le congrue ragioni esplicate a sostegno del giudizio di ritenuta pericolosità dell'odierno ricorrente (si veda pag. 9 della sentenza di primo grado), quale presupposto ostativo, da accertarsi ai fini della disposizione dell'espulsione dal territorio dello Stato, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388 01;

Sez. 2 , n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408); atteso che l'insieme di elementi valutati anche al fine del riconoscimento della responsabilità sono evidentemente indicativi della pericolosità sociale del ricorrente, che trova implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2 , n. 14704 del 22/04/2020 , Bekaj, Rv. 279408-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24