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Ordinanza — n. 38982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLICI RICCARDO nato a VERCELLI il 13/04/1996 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Nicolici Riccardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione oggetto di appello relativa all'idoneità della differenza tra il chilometraggio apparente e quello effettivo a influire sulla determinazione della volontà dell'acquirente nella conclusione del contratto e, quindi, all'idoneità della manomissione a integrare gli artifici e raggiri propri del delitto di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la manomissione degli strumenti di misurazione dei chilometri percorsi dell'auto offerta in vendita, in relazione all'apparente minore chilometraggio percorso dall'auto, sono artifizi certamente idonei ad indurre la vittima all'acquisto dell'auto ad un prezzo superiore, corrispondente al valore di una vettura usata che avesse percorso i chilometri (inferiori) indicati nel contachilometri manomesso, risultando occultata la reale "vetustà" del motore (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLICI RICCARDO nato a VERCELLI il 13/04/1996 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Nicolici Riccardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione oggetto di appello relativa all'idoneità della differenza tra il chilometraggio apparente e quello effettivo a influire sulla determinazione della volontà dell'acquirente nella conclusione del contratto e, quindi, all'idoneità della manomissione a integrare gli artifici e raggiri propri del delitto di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la manomissione degli strumenti di misurazione dei chilometri percorsi dell'auto offerta in vendita, in relazione all'apparente minore chilometraggio percorso dall'auto, sono artifizi certamente idonei ad indurre la vittima all'acquisto dell'auto ad un prezzo superiore, corrispondente al valore di una vettura usata che avesse percorso i chilometri (inferiori) indicati nel contachilometri manomesso, risultando occultata la reale "vetustà" del motore (v.

Parole chiave

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contraffazione di merci accuse di truffa buona fede contratto di compravendita di veicoli reticenza dolosa dei difetti sviamento della giustizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLICI RICCARDO nato a VERCELLI il 13/04/1996 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolici Riccardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione oggetto di appello relativa all'idoneità della differenza tra il chilometraggio apparente e quello effettivo a influire sulla determinazione della volontà dell'acquirente nella conclusione del contratto e, quindi, all'idoneità della manomissione a integrare gli artifici e raggiri propri del delitto di truffa contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la manomissione degli strumenti di misurazione dei chilometri percorsi dell'auto offerta in vendita, in relazione all'apparente minore chilometraggio percorso dall'auto, sono artifizi certamente idonei ad indurre la vittima all'acquisto dell'auto ad un prezzo superiore, corrispondente al valore di una vettura usata che avesse percorso i chilometri (inferiori) indicati nel contachilometri manomesso, risultando occultata la reale "vetustà" del motore (v.

Sez. 3, n. 24027 del 25/01/2018, Telesca, non massimata sul punto); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, genericamente, si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza subordinazione al pagamento della provvisionale, sono manifestamente infondati in quanto la motivazione con cui la Corte di merito, nell'esercizio della discrezionalità che le è propria, ha rispettivamente ritenuto la gravità del danno cagionato alla persona offesa tale da escludere la tenuità dell'offesa e la mancanza di resipiscenza dell'imputato nonché di qualsiasi iniziativa di carattere risarcitorio tale da considerare opportuna la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale, è esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consiglie estens