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Ordinanza — n. 38981/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside of legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ricci Cesare Roberto inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's findings regarding the validity of a criminal complaint and the defendant's criminal liability for vandalism. The court rejected these arguments because they sought a factual re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the Court of Cassation's legitimate review powers.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reassess the weight of testimonies; it can only review for specific legal errors or procedural violations, and thus dismisses appeals based on general dissatisfaction with the factual findings of the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Court of Cassation inadmissible appeal factual re-evaluation legitimate review criminal liability vandalism charge procedural costs difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8699 del 16/02/2010, Anselmi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI CESARE ROBERTO nato a MASSA il 07/01/1955 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ricci Cesare Roberto e la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, successivamente reiterato con la memoria, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla validità della querela proposta, è manifestamente infondato poiché, fermo restando che l'omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, si impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (Sez. 6, n. 8699 del 16/02/2010, Anselmi, Rv. 246177 - 01) e nella specie la Corte di merito, nel foglio 2, ha evidenziato come il Remedi, che nel verbale di querela si era già qualificato quale titolare della ditta, in qualità di amministratore della società fosse legittimato a proporre querela; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, il foglio 2 ove la Corte territoriale ha sottolineato, alla luce del compendio probatorio in atti, la contestualità dell'atto vandalico rispetto alla condotta minacciosa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Consiglie e -ns