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Ordinanza — n. 38978/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of mitigation for blank check issuance due to logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Tandetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance of particular leniency for the blank check offense. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically sound and legally correct in assessing the overall gravity of the act.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of a mitigating circumstance is based on reasoning free of logical and legal defects.

Parole chiave

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appeal inadmissibility mitigating circumstance blank check offense logical reasoning defect Cassation procedure attenuazione della pena riesame della rendita AI riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANDETTI MAURIZIO nato a ALBAREDO D'ADIGE il 26/09/1957 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tandetti Maurizio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la particolare marginalità del fatto complessivamente considerato è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato sull'assegno che era stato emesso originariamente in bianco e, come tale, fonte di un danno potenzialmente più grave, fermo restando la non irrisorietà dell'importo compilato dall'imputato e della condotta considerata nella sua totalità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere e n or Il President