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Ordinanza — n. 38977/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity in both contested grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mbengue Serigne Modou Faty Khary inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of an aggravating circumstance regarding multiple people present and the refusal to apply a suspended sentence. The court rejected both arguments because they lacked specificity and failed to address the detailed reasoning provided by the appellate court regarding prior evasion and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are not specific and do not correspond to the reasoning of the contested decision, thereby failing to engage with the actual elements of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity multiple people aggravating suspended sentence refusal appellate reasoning esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE SERIGNE MODOU FATY KHARY (CUI 04VX6AI) nato il 04/09/1999 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mbengue Serigne Modou Faty Khary, ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, in particolare sostenendo la mera connivenza del terzo soggetto non identificato - non è consentito perché è privo di specificità, in quanto non si confronta con quanto sostenuto dal giudice di appello a pag. 1 e 2 della motivazione, ove correttamente si esclude la connivenza con congrua motivazione, che valorizza altresì elementi del fatto che denotano il previo concerto; rilevato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive della libertà controllata o della semidetenzione, non è consentito perché aspecifico, atteso che non tiene conto della trama motivazionale del provvedimento impugnato, che a pag. 3 dà ampiamente conto degli elementi che ostano all'applicazione della sanzione sostitutiva (una condotta di evasione ed i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid