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Ordinanza — n. 38976/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on recidivism and mitigating circumstances, upholding lower court's factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Marcu and Alunni inadmissible, ordering them to pay legal fees. The appellants challenged the finding of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a different factual evaluation. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly applied legal principles regarding recidivism and that the appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements; it must verify if prior conduct indicates a persistent criminal inclination and whether the lower court's reasoning regarding recidivism and mitigating circumstances is logically sound.

Parole chiave

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recidivism assessment generic mitigating circumstances Court of Cassation powers factual re-evaluation prohibition criminal liability declaration circostanze attenuanti allegazione motivata prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCU ELENA LUCIA nato il 21/04/1985 ALUNNI ANTONIO nato a NETTUNO il 31/10/1958 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Elena Lucia Marcu e Antonio Alunni, ritenuto che il primo motivo del ricorso della Marcu, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice"; osservato che il secondo motivo - comune ad entrambi i ricorsi - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 per Marcu e pag. 10 per Alunni) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il primo motivo del ricorso dell'Alunni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Est