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Ordinanza — n. 38974/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ciavarella Deborah inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for acquittal and lighter sentencing based on fraud and insolvent conduct, but the Court found her arguments generic and repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the appeal failed to provide specific new grounds required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already rejected by the court of appeal without establishing new, distinct grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments court costs criminal procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 61, n. 5 cod. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
c), all'inammissibilità (Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv.
Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016
(Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA DEBORAH nato a TORINO il 10/09/1971 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ciavarella Deborah; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

Ritenuto che nel caso in esame la corte di appello ha già sufficientemente spiegato come la completa ricostruzione dei fatti denoti la consumazione degli stessi ad opera dell'imputata senza che nessuna delle ipotesi meramente alternative ed ipotetiche dedotte dalla difesa abbia trovato alcun riscontro; Considerato che il secondo motivo che lamenta l'omessa qualificazione dei fatti nei termini dell'insolvenza fraudolenta non risulta ritualmente e specificamente avanzato in fase di appello e che comunque lo stesso appare alla luce delle argomentazioni circa la complessiva condotta dell'imputata anche manifestamente infondato; che il terzo motivo è reiterativo posto che la corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente. (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 - 01); che anche l'ultimo motivo è inammissibile posto che la determinazione della pena in misura prossima ai minimi e il diniego della sospensione condizionale sono collegati dal giudice di merito a precise circostanze di fatto che in quanto valutate in assenza di qualsiasi illogicità sono incensurabili nella presente sede; considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre