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Ordinanza — n. 38973/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for contraband possession due to procedural preclusion and lack of new factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ibraimi Robert and Sefer Elvis inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants challenged the lower court's finding of responsibility for the crime of contraband possession, arguing violations of criminal law and lack of reasoning. The court rejected these claims because the appeals were procedurally barred from re-evaluating facts and merely reiterated facts already dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek to re-evaluate the facts or reasoning of the lower court, or if they merely repeat factual complaints already rejected in the second instance.

Parole chiave

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criminal procedure preclusion contraband possession crime inadmissible appeal lack of new grounds reiteration of facts contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IBRAIMI ROBERT nato il 22/08/1972 SEFER ELVIS nato il 27/01/1974 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto i ricorsi di Ibraimi Robert e Sefer Elvis; Ritenuto che i primi due motivi di entrambi i ricorsi, che contestano violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-9) facendo riferimento alla combinazione di differenti elementi probatori ricavati dalla inattendibilità dei documenti giustificativi il possesso dei numerosi profumi oggetto di precedente contraffazione e dalle dichiarazioni del verbalizzante circa la contraffazione degli oggetti di note case produttrici; Ritenuto poi che, il terzo e quarto motivo appaiono meramente reiterativi di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte in considerazione del rilevante numero di oggetti così che gli stessi si risolvono nella riproposizione di doglianze di puro fatto già respinte in sede di merito e non riproponibili nella fase di legittimità;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il consiglier est. DE POSITATA IN CAN li.FRIA 2 l T 20