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Ordinanza — n. 38972/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating evidence and factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal by Nataloni Nello inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued that the lower court lacked evidence for fraud and misinterpreted procedural data, but the Supreme Court held that such arguments violate the principle of preclusion. The court ruled that it cannot re-evaluate evidence or second-guess the logical reasoning of the trial judge, whose decision was found free of logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) e d) cod. proc. pen.; The Court of Cassation is precluded from re-evaluating evidence or the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence logical reasoning review fraud charge dismissal ricorso per cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALONI NELLO nato a ROMA il 18/04/1963 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Nataloni Nello e la memoria del difensore di ufficio, considerato che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono rispettivamente la violazione degli artt. 606 comma 1 lett.

e) e 606 comma 1 lett.

d) ed e) cod. proc. pen., lamentando l'assenza di prova in ordine al reato di truffa contestato all'odierno ricorrente e la mancata assunzione di una prova decisiva sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, oltre che un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bicchi Alessio, che si liquidano in complessivi euro 2.500/00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bicchi Alessio, che liquida in complessivi euro 2.500/00 oltre accessori di l