Italian court dismisses appeal on drug importation conviction, rejecting factual reconstruction and security measure arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the conviction by arguing for a different factual reconstruction of the drug importation incident and challenging the security measure applied. The court rejected these arguments, noting that the appellant had previously admitted guilt to the entire charge, making a split of the facts impossible, and found the security measure argument illogical given the scale of the international trafficking involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 445 cod. proc. pen.: An appeal contesting the qualification of facts or the degree of responsibility is inadmissible when it merely proposes a different reconstruction of the criminal episode and the degree of responsibility, especially when the accused has already admitted guilt to the entire charge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI ISLAM nato il 06/06/2000 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur contestando la qualificazione del fatto, si risolve in una diversa ricostruzione dell'episodio delittuoso e del grado di responsabilità dell'imputato, non consentita in questa sede, tanto meno a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., rispetto ad un'unitaria contestazione di concorso nell'importazione di 45 panetti contenenti cocaina, riguardo alla quale è intervenuto il consento dell'imputato, che risulta aver ammesso l'addebito, condotta non scindibile dunque in due diverse frazioni, prima e dopo il sequestro di 44 panetti; ritenuto che il secondo motivo, riguardante la misura di sicurezza applicata, è manifestamente infondato, a fronte di quanto non illogicamente posto dal Tribunale a fondamento del giudizio di pericolosità del ricorrente, desunta dall'ingente quantità e dal coinvolgimento in un rilevante traffico internazionale;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Ptesiliente