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Ordinanza — n. 38969/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for being specific and unfounded due to admitted escape from restriction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Luigi Viesto, attempted to claim he was assisting his mother while feeding a dog, but this defense was rejected because he had already admitted escaping his restricted location. The court found the appeal specific and baseless since no evidence supported the alleged assistance claim.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and unfounded, particularly when the appellant has already admitted violating a restriction order and offers no credible evidence to support a new defense.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific and unfounded restriction order violation admission of escape procedural costs necessità di cure mediche testimonianza della vittima stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIESTO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/07/1967 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico e comunque manifestamente infondato, non essendo contestato che il ricorrente sia uscito dal luogo in cui era ristretto e non essendo emerso alcun elemento, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, a sostegno dell'assunto difensivo incentrato su un intervento in ausilio della madre caduta mentre dava da mangiare ad un cane;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente