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Ordinanza — n. 38967/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic assertions fail to confront lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed entirely generic because they merely asserted objections without specifically confronting the reasoning of the appealed judgment. Consequently, the court rejected the request for review and imposed financial penalties for the lack of substantive engagement with the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic assertions that fail to specifically confront the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic assertions failure to confront reasoning procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali annullamento della naturalizzazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE DYLAN nato a NAPOLI il 26/01/2001 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto si limita a contestazioni assertive che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consiglfere estensore Il Pres i nte