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Ordinanza — n. 38966/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE ALESSIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 09/01/1992 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono aspecifici, risolvendosi in generiche contestazioni sia con riguardo alla penale responsabilità sia con riferimento all'entità della pena; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Cons liere estensore Il Ppsid1nte

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Cons liere estensore Il Ppsid1nte

Parole chiave

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alleggerimento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie obbligo di articolare le censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE ALESSIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 09/01/1992 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono aspecifici, risolvendosi in generiche contestazioni sia con riguardo alla penale responsabilità sia con riferimento all'entità della pena; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Cons liere estensore Il Ppsid1nte