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Ordinanza — n. 38965/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects vague defenses and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Pascarella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first two grounds generic and merely reiterative of arguments already examined, while the third ground was too vague and specific to the appeal act. Consequently, the appeal was rejected because the defenses lacked the necessary specificity to overcome the established facts regarding the crime and justification.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or lack specific factual or legal basis required to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive defenses procedural costs criminal procedure code motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARELLA MICHELE nato a MADDALONI il 20/10/1979 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono generici e comunque reiterativi di deduzioni difensive, esaminate dalla Corte, che ha dato conto dell'integrazione del reato contestato e dell'insussistenza di elementi a fondamento di un'ipotesi di giustificazione della condotta;

Ritenuto che il terzo motivo è genericamente formulato e richiama una deduzione parimenti aspecifica, formulata nell'atto di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr nte