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Ordinanza — n. 38964/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit-based arguments against sentencing guidelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the sentencing guidelines used to determine the most serious crime for the purpose of combined punishment. The court found that the lower court's linear evaluation of facts was not arbitrary and that merits-based arguments cannot be reviewed at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals regarding the substantive determination of the most serious crime and sentencing guidelines are inadmissible if no specific arguments are raised to undermine the factual evaluation made by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal combined punishment most serious crime sentencing guidelines procedural stage adeguamento della pena revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATERINO FRANCESCO nato a CASERTA il 26/04/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella contestazione dei canoni utilizzati per addivenire alla rideterminazione della pena alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ma in assenza di deduzioni idonee a vulnerare il giudizio formulato in sede di rinvio, che sulla base di una lineare valutazione ha condotto la Corte all'individuazione del reato più grave in quello separatamente giudicato e nella rideterminazione della pena imputabile al capo C), oggetto del presente giudizio, ai fini della continuazione, sulla base di criteri non arbitrariamente valorizzati, che, inerendo al merito, non sono comunque censurabili in questa sede;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ente