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Ordinanza — n. 38963/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for custodian of seized goods regarding property damage claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, who served as the custodian of seized assets, argued against his conviction for damaging those goods. The court ruled that the appellant's role inherently implied a duty of control and conservation, making the alleged damage a direct violation of that specific obligation.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 334 comma 1 cod. pen.: The appeal is inadmissible if grounds were not properly raised on appeal, and the custodian's role inherently implies a duty of control whose breach constitutes the crime.

Parole chiave

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custodian of seized goods violation of duty of care inadmissible appeal property damage procedural preclusion azione di rivocazione del sequestro sequestro cautelare sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 334 comma 1 cod. pen.
pen., fermo restando che il ricorrente aveva incontestatamente assunto la veste di custode dei beni sottoposti a sequestro e che l'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 334 comma primo cod.
art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI TOMMASO nato a SOLOFRA il 27/10/1965 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque precluso dalla mancata deduzione in grado di appello di profili configuranti la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., fermo restando che il ricorrente aveva incontestatamente assunto la veste di custode dei beni sottoposti a sequestro e che l'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 334 comma primo cod. pen. di per sé implicava che la condotta fosse stata tenuta al solo scopo di favorire il soggetto che aveva una facoltà di esercizio di poteri di tipo dominicale sui beni, essendo altrimenti configurabile ben più grave delitto;

Ritenuto che il secondo motivo sviluppa un'analisi inerente al merito, non consentita in questa sede, in assenza della specifica indicazione di vizi deducibili in sede di legittimità, e risulta comunque manifestamente infondato nella parte in cui non considera il collegamento tra la disponibilità dei beni e la qualità di custode del ricorrente, di per sé implicante un attivo dovere di controllo e di conservazione, la cui violazione aveva in concreto propiziato la sottrazione e il deterioramento dei beni in sequestro, scoperta al momento dell'insediamento del nuovo custode;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres) et